Bacheca

IN MEMORIA DI UNO DI NOI
Lo conoscevo bene. Ma forse non è vero: l'ho conosciuto e frequentato troppo poco. Mi dicevo: c'è tempo. Verranno altre occasioni, quando ci sarà un po' più di
calma. Dimenticando che il tempo che ci è dato ha dei limiti e la calma... chissà quando tornerà di nuovo.
Poi la notizia, arrivata quasi per caso: scusate ho mal di schiena; scusate sono senza voce... ...per poi capire che i problemi erano ben altri e ben più gravi.
Nacque in Sicilia, a Leonforte, 67 anni fa, ma al di là dei modi affabili, di siciliano aveva mantenuto poco, acquisendo accento e abitudini del nord. D'altronde anche il cognome tradiva lontanissime origini franche o normanne (gand-wulf: il lupo dal bastone magico). Ed era praticamente sempre vissuto qui. Aveva lavorato a lungo, quale impiegato dell'Italtel. Ma io l'ho conosciuto in quella che era di sicuro la veste a lui più congeniale: validissimo ed ineguagliabile direttore di tiro del poligono GSRO, passato poi alla nostra ASTC (Associazione Sportiva Tiratori Canavesani), di cui è stato Presidente per circa 10 anni. Bravo e molto competente, ma nello stesso tempo dimesso e diplomatico e con una innata predisposizione ad insegnare. Cui si aggiungeva un grande buon senso ed un'istintiva percezione di ciò che era giusto. Clemente con i principianti, inflessibile, ma sempre educato, con chi pretendeva di fare i propri comodi o con chi metteva in pericolo la sicurezza degli altri. Ed ancora: cacciatore tra i più capaci e rispettosi della legge e della natura. E coraggiosa guardia venatoria. Era tutto questo Santo, ma probabilmente tante altre cose ancora (da poco ho scoperto che collaborava con i Carabinieri, quando avevano bisogno di consulenze in materia di armi).
I “cinghialai”, inconsapevoli dell'etimologia del cognome, gli avevano dato il soprannome di Cane Nero, attingendo all'Isola del Tesoro di Stevenson. Non perché avesse modi da filibustiere settecentesco, ché era casomai un gentiluomo, ma credo proprio per via del suo cane. Quel nomignolo però gli era rimasto e, sotto sotto, Santo ne andava contento ed era diventato un po' il suo blasone.
Solo pochi giorni fa al telefono mi diceva, calmo e tranquillo come sempre, che le cure ordinarie non avevano avuto successo ed ora avrebbe provato una cura sperimentale. E lo diceva con un misto di noncuranza e di fiducia, come se parlasse di ricarica o spiegasse come tarare un'ottica. Poi il silenzio, interrotto solo da un brutto annuncio, ormai previsto, ma che nessuno avrebbe voluto ricevere.
Lascia, disperate, le tre donne della sua vita: la madre, ottuagenaria, cui forse la vecchiaia ha risparmiato il troppo dolore, la moglie Teresa e la figlia Arianna che gli sono state accanto sempre.
Ci mancherà.
Ma forse ci incontreremo ancora. E chissà, giunto in Paradiso, avrà davvero avuto in dono un bastone magico per far scaturire dal nulla una linea di tiro tutta per lui; e allora, quando verrà il mio turno, sentirò di nuovo il suo eloquio pacato, interrotto da brevi respiri, e riprenderà gli insegnamenti che aveva lasciato a metà all'ultima sessione, esattamente un anno fa, di questi giorni...
Lessolo, 26 luglio 2022.
Alessandro Raucci
Mis arreos son las armas, mi descanso el pelear...
Considerazioni sulle leggi e sulla giurispredenza in materia armi.
Quante leggi sulle armi sono in vigore in Italia?
Ivrea, lì 2 febbraio 2018.
Avv. Alessandro Raucci
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Billia, doppio Oro nel campionato italiano F-class
PAVONE. Scarse risorse economiche e strutture sportive non sempre all'altezza sono da tempo, calcio a parte, la caratteristica del panorama sportivo italiano e canavesano. Ma c’è chi non demorde e, superando non pochi ostacoli, riesce ad affermarsi a livello nazionale in sport poco conosciuti, ma meritevoli di maggiore attenzione. È il caso del pavonese Paolo Billia, classe 1982, una grande passione per il tiro a segno, che ha ormai raggiunto notorietà nazionale. Billia ha mosso i primi passi al poligono di Lessolo, prima sotto la gestione dal Gsro ed ora della Astc (Associazione sportiva dilettantistica tiratori canavesani) di cui è direttore di tiro. Dal 2005 al 2007 ha servito nell'esercito (Battaglione Susa, 3° Reggimento Alpini) prevalentemente come armiere, e oggi è socio del Gruppo Ana di Pavone. La passione per il tiro a segno gli deriva dal padre Rudi, distintosi, negli anni '80, proprio in tale pratica sportiva. Paolo si è specializzato su un particolare tipo di tiro: quello a lunga distanza che gli ha fruttato due medaglie d’oro nel campionato italiano F-class, la specialità più diffusa e meglio strutturata a livello internazionale, che richiede un’assoluta padronanza dell'arma e dell'ottica, nonché la capacità di interpretare vento e condizioni atmosferiche, elementi che influenzano sensibilmente il risultato finale. «Il tiro a segno agonistico - sottolinea Billia - è fatto di tanti elementi. Si comincia dalla preparazione delle cartucce fino alla taratura del cannocchiale. Ma occorrono anche autocontrollo, allenamento e concentrazione». Chi pensa al mondo delle armi e del tiro immagina soggetti del tutto diversi da quel giovane mite, semplice e serio che è Paolo Billia: «Sono luoghi comuni che vanno sfatati - sorride lo stesso Billia -. Il tiro a segno è un'attività sportiva come le altre, non certo per esagitati o aspiranti rambo». I risultati di Billia gli hanno permesso di entrare nel Bcm team, la ditta che assembla e customizza le carabine ed ha una propria squadra di tiratori. |
Contrordine Cari Soci: I CARICATORI TORNANO PARTI DI ARMA DA DENUNCIARE.
“ La Corte di Cassazione negli ultimi mesi del 2013 ha stabilito che i caricatori (serbatoi mobili) delle armi da fuoco sono ancora e sempre parti di arma comune e, come tali, devono essere denunciati. Tali decisioni sono in contrasto con altra precedente, sempre della Cassazione, del 2012 e con le modifiche apportate dal D.L.vo 204 del 2010 (nella sua interpretazione sin qui da tutti approvata) oltre che con le unanimi considerazioni della Dottrina (il Giudice Mori, fra gli altri). La situazione pertanto è questa: le armerie, almeno che io sappia, dal 2010 non li hanno più registrati e li hanno venduti senza problemi; su internet è pieno di annunci: vendo caricatore; a quanto mi dicono molti li hanno tolti dalla denuncia e addirittura questure e stazioni CC hanno rifiutato denunce di soli caricatori. Adesso però la Suprema Corte ha deciso che non è più così (e, badate bene, per lei non è MAI stato così). Ne consegue che chi ha un caricatore non denunciato è un reprobo. Ancora una volta la persona onesta non sa come raccapezzarsi, trovandosi ad avere seguito un comportamento ritenuto da tutti lecito, per poi scoprire che non lo era; ma il delinquente se ne sbatte allegramente (tanto lui ha anche la pistola clandestina, un caricatore in più, uno in meno, che volete gli cambi?). Riassumendo: non si capisce più nulla e ci sentiamo tutti in balia del vento... Chi si trovasse ad acquistare un caricatore è bene che segua la prassi ante 2010 (dichiarazione di vendita, denuncia etc.). Se poi l’ufficio competente non vuole ricevere la denuncia, meglio allegare copia delle sentenze e inviare la denuncia per lettera raccomandata. Per quelli eventualmente acquistati in buona fede dal 2010 a ieri.... ....non si sa proprio che pesci pigliare!
Ivrea, 23 gennaio 2014.
Il socio Alessandro Raucci
“ La Corte di Cassazione negli ultimi mesi del 2013 ha stabilito che i caricatori (serbatoi mobili) delle armi da fuoco sono ancora e sempre parti di arma comune e, come tali, devono essere denunciati. Tali decisioni sono in contrasto con altra precedente, sempre della Cassazione, del 2012 e con le modifiche apportate dal D.L.vo 204 del 2010 (nella sua interpretazione sin qui da tutti approvata) oltre che con le unanimi considerazioni della Dottrina (il Giudice Mori, fra gli altri). La situazione pertanto è questa: le armerie, almeno che io sappia, dal 2010 non li hanno più registrati e li hanno venduti senza problemi; su internet è pieno di annunci: vendo caricatore; a quanto mi dicono molti li hanno tolti dalla denuncia e addirittura questure e stazioni CC hanno rifiutato denunce di soli caricatori. Adesso però la Suprema Corte ha deciso che non è più così (e, badate bene, per lei non è MAI stato così). Ne consegue che chi ha un caricatore non denunciato è un reprobo. Ancora una volta la persona onesta non sa come raccapezzarsi, trovandosi ad avere seguito un comportamento ritenuto da tutti lecito, per poi scoprire che non lo era; ma il delinquente se ne sbatte allegramente (tanto lui ha anche la pistola clandestina, un caricatore in più, uno in meno, che volete gli cambi?). Riassumendo: non si capisce più nulla e ci sentiamo tutti in balia del vento... Chi si trovasse ad acquistare un caricatore è bene che segua la prassi ante 2010 (dichiarazione di vendita, denuncia etc.). Se poi l’ufficio competente non vuole ricevere la denuncia, meglio allegare copia delle sentenze e inviare la denuncia per lettera raccomandata. Per quelli eventualmente acquistati in buona fede dal 2010 a ieri.... ....non si sa proprio che pesci pigliare!
Ivrea, 23 gennaio 2014.
Il socio Alessandro Raucci
Considerazioni sul Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121 (modifiche al D. l.vo 26 ottobre 2010, n. 204) – Divieto di vendita di armi e caricatori.
Come è noto nel 2010 il legislatore aveva previsto un inedito divieto di “vendita” per le armi in calibro 9 parabellum, le quali da armi da guerra erano divenute comuni, ma erano finite in questo strano limbo delle armi che non si potevano vendere o acquistare. Norma ingiustificata, strana e di non facile applicazione.
Ora, prendendo spunto dal divieto suddetto, è stato previsto analogo divieto per le armi lunghe e corte che contengano un certo numero di cartucce nel caricatore. Ecco uno stralcio del testo di legge:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita... ...di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi perle armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Vediamo di capire qualche cosa in più prendendo le mosse da un paio di definizioni tecniche:
Il serbatoio fisso è una parte dell'arma, che si può staccare dalla stessa solo smontando la medesima e nemmeno sempre, e in cui vengono inserite le cartucce (una ad una, a mezzo di lastrine, pacchetti, etc.). Per caricatore si intende quell'attrezzo (lastrina, pacchetto od altro) che serve a riempire il serbatoio fisso; nell'uso comune però caricatore è sinonimo di serbatoio mobile (cioè quell'astuccio di metallo contenente una molla, un elevatore e le cartucce).
Viene vietata la vendita di armi e caricatori di cui sopra, ma non, chissà perché, la donazione o la permuta o la successione mortis causa, che rimangono consentite. Non è prevista alcuna pena per chi disattende al divieto. Il Giudice Mori dice invece che una pena c'è: ritiene applicabile infatti l' articolo 17 del TULPS (arresto sino a tre mesi o ammenda sino ad euro 200,00). La pena sarebbe comunque oblazionabile (pagando si cancella il reato). Nondimeno si tratta di norma applicabile solo ai divieti contemplati nel medesimo TULPS e quella sopra è invece una modifica alla L.110/1975. Quindi è tesi discutibile. E' facile immaginare tuttavia che la questura o i CC si rifiuteranno di ricevere le denunce e che la prenderanno come scusa per togliere ogni licenza. In ogni caso, è sconsigliabile rischiare.
Quali sono le armi che non si potranno più vendere? Le armi comuni da sparo non sportive (quindi anche da caccia) con caricatori o serbatoi, fissi o mobili, contenenti un numero superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e a 15 per quelle corte. Tanto per fare degli esempi: la carabina winchester m.1; il fucile Garand; il fucile Tokarev stv 38 o 40; il fucile mod. '91 e derivati, il Gew. '43 e '41, il fucile Lee-Enfield e derivati etc. etc.
Si fa eccezione per le repliche delle armi antiche che possono avere serbatoi sino a 10 cartucce (i fabbricanti di Brescia si devono essere attivati in tempo!). Tale categoria è tuttavia ignota al diritto che contemplava sino ad ora solo le repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo (per altro contrassegnate da marchi e segni distintivi specifici). Le repliche dei winchesters '66 e derivati saranno dunque lecitamente vendibili? Se sono conformi all'originale o comunque dotate di segni distintivi ad hoc (per altro non previsti dalla norma in esame), probabilmente sì. Se sono solo simili all'originale da un punto di vista tecnico, c'è da scommettere che qualche burocrate storcerà il naso.
Per le armi antiche (che so io il Lebel mod. 1886 con caricatore tubolare da 8) non ci sono disposizioni e, sino a che non verranno date, vale il divieto.
Tali armi, se già detenute, possono essere tenute ed usate dal proprietario, che però non le potrà cedere, se non nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge (05/11/2013-05/11/2015). Ho usato il termine cedere perché è il legislatore che lo usa. Ha vietato la vendita, ma consentito la cessione nei due anni per le armi già detenute (ma cessione in italiano significa: vendita, donazione, permuta etc.). C'è chi sostiene (sempre Mori) che secondo i vigenti criteri interpretativi delle norme giuridiche per cessione si deve intendere invece tutto fuorché la vendita: temo che abbia ragione! Il che vorrebbe dire che nei due anni non si può vendere, ma si può solo donare, permutare etc. Tuttavia allora la norma sarebbe inutile, perché tali tipi di cessione sono comunque consentiti anche dopo i due anni!La cosa è così contorta e assurda che ne vedremo delle belle!
I caricatori per così dire “maggiorati” poi, non erano da denunciare prima e non lo sono adesso: anche di essi è vietata la sola vendita e non altro. Non essendo denunciati sarà difficile controllarne le cessioni. Figurarsi controllare se siano a titolo gratuito o no. Anche un armaiolo potrebbe vendere un fucile e regalare il caricatore. Ma chi venisse trovato in possesso di uno di tali caricatori dovrà spiegare come se lo è procurato (basterà dire: l'ho acquistato prima dell'entrata in vigore del divieto? Mah...!?). E le lastrine? Beh... ...se è vero che sono caricatori non si possono vendere nemmeno loro!
Se il proprietario vende l'arma senza caricatore, può farlo senza contravvenire al divieto (questo è possibile nel solo caso di serbatoi mobili). Per le armi già catalogate con caricatore superiore ai limiti è opportuno almeno specificare in denuncia che si vende la sola arma, tenendosi il caricatore da esibire in caso di controllo.
Per essere sicuri di non correre rischi bisognerebbe “rendere l'arma conforme alle prescrizioni sul limite dei colpi”. Cioè applicare un riduttore al serbatoio in modo che contenga solo 5 cartucce (o 15). Ma come sarà possibile farlo? E chi potrà farlo? La legge non lo dice! Di certo dovrà essere un lavoro impossibile da eliminare facilmente: ma una modifica al serbatoio non è mai definitiva e può quasi sempre essere eliminata. Ci si dovrà lavorare un po', ma chiunque con pochi attrezzi e una molla nuova, ci può riuscire. Quindi delinquenti o pazzi avranno comunque i caricatori maggiorati, ma i poveri nostri fucili '91 saranno rovinati!
Conclusioni: è una norma assurda, incomprensibile, inutile, dannosa. I delinquenti se ne sbattono di tali norme: essendo intenzionati a uccidere o rapinare, le pene oblazionabili o il ritiro delle licenze li lasciano indifferenti. Le persone oneste invece non sanno che pesci pigliare e non sono mai sicure di essere nel giusto. Mettere poi tra le armi “cattive” i fucili 1891 o gli Enfield è cosa priva di senso, utile solo per far dispetto a tiratori e collezionisti.
Viene voglia di chiedere il permesso di soggiorno per emigrare in Svizzera....
Ivrea, 5 novembre 2013
Il socio avv. Alessandro Raucci
Come è noto nel 2010 il legislatore aveva previsto un inedito divieto di “vendita” per le armi in calibro 9 parabellum, le quali da armi da guerra erano divenute comuni, ma erano finite in questo strano limbo delle armi che non si potevano vendere o acquistare. Norma ingiustificata, strana e di non facile applicazione.
Ora, prendendo spunto dal divieto suddetto, è stato previsto analogo divieto per le armi lunghe e corte che contengano un certo numero di cartucce nel caricatore. Ecco uno stralcio del testo di legge:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita... ...di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi perle armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
Vediamo di capire qualche cosa in più prendendo le mosse da un paio di definizioni tecniche:
Il serbatoio fisso è una parte dell'arma, che si può staccare dalla stessa solo smontando la medesima e nemmeno sempre, e in cui vengono inserite le cartucce (una ad una, a mezzo di lastrine, pacchetti, etc.). Per caricatore si intende quell'attrezzo (lastrina, pacchetto od altro) che serve a riempire il serbatoio fisso; nell'uso comune però caricatore è sinonimo di serbatoio mobile (cioè quell'astuccio di metallo contenente una molla, un elevatore e le cartucce).
Viene vietata la vendita di armi e caricatori di cui sopra, ma non, chissà perché, la donazione o la permuta o la successione mortis causa, che rimangono consentite. Non è prevista alcuna pena per chi disattende al divieto. Il Giudice Mori dice invece che una pena c'è: ritiene applicabile infatti l' articolo 17 del TULPS (arresto sino a tre mesi o ammenda sino ad euro 200,00). La pena sarebbe comunque oblazionabile (pagando si cancella il reato). Nondimeno si tratta di norma applicabile solo ai divieti contemplati nel medesimo TULPS e quella sopra è invece una modifica alla L.110/1975. Quindi è tesi discutibile. E' facile immaginare tuttavia che la questura o i CC si rifiuteranno di ricevere le denunce e che la prenderanno come scusa per togliere ogni licenza. In ogni caso, è sconsigliabile rischiare.
Quali sono le armi che non si potranno più vendere? Le armi comuni da sparo non sportive (quindi anche da caccia) con caricatori o serbatoi, fissi o mobili, contenenti un numero superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e a 15 per quelle corte. Tanto per fare degli esempi: la carabina winchester m.1; il fucile Garand; il fucile Tokarev stv 38 o 40; il fucile mod. '91 e derivati, il Gew. '43 e '41, il fucile Lee-Enfield e derivati etc. etc.
Si fa eccezione per le repliche delle armi antiche che possono avere serbatoi sino a 10 cartucce (i fabbricanti di Brescia si devono essere attivati in tempo!). Tale categoria è tuttavia ignota al diritto che contemplava sino ad ora solo le repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo (per altro contrassegnate da marchi e segni distintivi specifici). Le repliche dei winchesters '66 e derivati saranno dunque lecitamente vendibili? Se sono conformi all'originale o comunque dotate di segni distintivi ad hoc (per altro non previsti dalla norma in esame), probabilmente sì. Se sono solo simili all'originale da un punto di vista tecnico, c'è da scommettere che qualche burocrate storcerà il naso.
Per le armi antiche (che so io il Lebel mod. 1886 con caricatore tubolare da 8) non ci sono disposizioni e, sino a che non verranno date, vale il divieto.
Tali armi, se già detenute, possono essere tenute ed usate dal proprietario, che però non le potrà cedere, se non nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge (05/11/2013-05/11/2015). Ho usato il termine cedere perché è il legislatore che lo usa. Ha vietato la vendita, ma consentito la cessione nei due anni per le armi già detenute (ma cessione in italiano significa: vendita, donazione, permuta etc.). C'è chi sostiene (sempre Mori) che secondo i vigenti criteri interpretativi delle norme giuridiche per cessione si deve intendere invece tutto fuorché la vendita: temo che abbia ragione! Il che vorrebbe dire che nei due anni non si può vendere, ma si può solo donare, permutare etc. Tuttavia allora la norma sarebbe inutile, perché tali tipi di cessione sono comunque consentiti anche dopo i due anni!La cosa è così contorta e assurda che ne vedremo delle belle!
I caricatori per così dire “maggiorati” poi, non erano da denunciare prima e non lo sono adesso: anche di essi è vietata la sola vendita e non altro. Non essendo denunciati sarà difficile controllarne le cessioni. Figurarsi controllare se siano a titolo gratuito o no. Anche un armaiolo potrebbe vendere un fucile e regalare il caricatore. Ma chi venisse trovato in possesso di uno di tali caricatori dovrà spiegare come se lo è procurato (basterà dire: l'ho acquistato prima dell'entrata in vigore del divieto? Mah...!?). E le lastrine? Beh... ...se è vero che sono caricatori non si possono vendere nemmeno loro!
Se il proprietario vende l'arma senza caricatore, può farlo senza contravvenire al divieto (questo è possibile nel solo caso di serbatoi mobili). Per le armi già catalogate con caricatore superiore ai limiti è opportuno almeno specificare in denuncia che si vende la sola arma, tenendosi il caricatore da esibire in caso di controllo.
Per essere sicuri di non correre rischi bisognerebbe “rendere l'arma conforme alle prescrizioni sul limite dei colpi”. Cioè applicare un riduttore al serbatoio in modo che contenga solo 5 cartucce (o 15). Ma come sarà possibile farlo? E chi potrà farlo? La legge non lo dice! Di certo dovrà essere un lavoro impossibile da eliminare facilmente: ma una modifica al serbatoio non è mai definitiva e può quasi sempre essere eliminata. Ci si dovrà lavorare un po', ma chiunque con pochi attrezzi e una molla nuova, ci può riuscire. Quindi delinquenti o pazzi avranno comunque i caricatori maggiorati, ma i poveri nostri fucili '91 saranno rovinati!
Conclusioni: è una norma assurda, incomprensibile, inutile, dannosa. I delinquenti se ne sbattono di tali norme: essendo intenzionati a uccidere o rapinare, le pene oblazionabili o il ritiro delle licenze li lasciano indifferenti. Le persone oneste invece non sanno che pesci pigliare e non sono mai sicure di essere nel giusto. Mettere poi tra le armi “cattive” i fucili 1891 o gli Enfield è cosa priva di senso, utile solo per far dispetto a tiratori e collezionisti.
Viene voglia di chiedere il permesso di soggiorno per emigrare in Svizzera....
Ivrea, 5 novembre 2013
Il socio avv. Alessandro Raucci
DAL 01/07/2011 CAMBIANO LE LEGGI IN MATERIA DI ARMI
BREVE PRO MEMORIA PER I SOCI ASTC DELLE COSE PIU' RILEVANTI
1) Tutte le pene per reati in materia di armi, in specie pecuniarie, ma a volte anche detentive, anche per reati minori, sono aumentate a dismisura (in alcuni casi di 20 o 30 volte).
2) Le armi da caccia in cal. superiore al 5,56 mm, ma con bossolo inferiore a 40 mm, (ad esempio repliche western sul tipo winchester 66) sono indicate chiaramente come armi da caccia (finiscono i dubbi che ogni tanto il Ministero metteva in circolazione al riguardo). Tuttavia il relativo munizionamento viene considerato comunque da pistola e non da caccia (limite massimo n. 200). Chi ne avesse di più, (qualche stazione C.C. tollerava di superare il limite in presenza di armi lunghe in quel calibro) farà bene a usarle o cederle per tempo.
3) Obbligo di comunicare per iscritto ai conviventi il rilascio del porto d'armi. Sembrerebbe sussistere al momento del rilascio o rinnovo, ma, a scanso di equivoci, meglio provvedere sin da subito facendo firmare una lettera apposita per ricevuta. In caso di omessa comunicazioni si rischia la revoca di permessi, licenze, porti d'arma.
4) Per parte di arma da fuoco si intende ora quel pezzo appositamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento. Le parti di armi ad aria compressa non sono più considerate parti di arma, anche per le armi che erogano più di 7,5 joule. In compenso le parti di arma antica (anche ad avancarica!) sembra che debbano essere considerate tali e denunciate...
5) I serbatoi mobili (comunemente detti “caricatori”) non sono più considerati parti di armi. Ergo non è necessario denunciarli, né serve il porto per acquistarli. Se sono indicati in denuncia possono essere tolti alla prima occasione. Tuttavia meglio aspettare che nelle rispettive Questure e caserme C.C. si abituino all'idea.
6) La denuncia di acquisto o cessione deve essere fatta entro 72 ore dalla compravendita. Ergo ricordarsi di far mettere all'armiere anche l'ora dell'acquisto sulla dichiarazione di vendita. La denuncia (quando ci spiegheranno come fare) potrà essere fatta anche in via telematica.
7) La visita medica obbligatoria è prevista ogni sei anni anche per chi si limita a detenere armi (e non ha porto d'arma). Non si capisce se occorre fare la visita subito, oppure se la prima sarà da fare entro 6 anni dall'entrata in vigore... Non fare la visita comporta la possibilità (ma leggasi certezza) di prelievo coatto a scopo cautelativo di tutte le armi possedute, con conseguente vendita o demolizione.
8) I poligoni privati dovranno avere una licenza. Nei comuni ove non sono presenti C.C. o Questura è il Sindaco a dovere dare detta licenza sulla base di un regolamento Ministeriale che sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore (che Santa Barbara ce la mandi buona!).
9) Non rientra nelle novità legislative, ma una recente circolare del Ministero Interno specifica a chiare lettere che acquistare armi o munizioni a San Marino comporta la necessità di svolgere la pratica di importazione. Quindi i viaggi alla ricerca di polvere o cartucce a prezzi ridotti, da alcune Questure e stazioni C.C. sino ad oggi tollerati, e risolti come se si acquistasse in Italia, sono tassativamente da evitare.
Ivrea,13 maggio 2011
Il socio Alessandro Raucci.
N.B. Il presente scritto non è esaustivo della materia ed è solo un breve riassunto, necessariamente riduttivo. Esso è pubblicato al solo scopo di sollecitare i soci ad aggiornarsi. Al riguardo, si consiglia di visitare il sito earmi.it o il sito FISAT e comunque, in caso di dubbio, di seguire sempre la interpretazione più prudente e più sicura.
BREVE PRO MEMORIA PER I SOCI ASTC DELLE COSE PIU' RILEVANTI
1) Tutte le pene per reati in materia di armi, in specie pecuniarie, ma a volte anche detentive, anche per reati minori, sono aumentate a dismisura (in alcuni casi di 20 o 30 volte).
2) Le armi da caccia in cal. superiore al 5,56 mm, ma con bossolo inferiore a 40 mm, (ad esempio repliche western sul tipo winchester 66) sono indicate chiaramente come armi da caccia (finiscono i dubbi che ogni tanto il Ministero metteva in circolazione al riguardo). Tuttavia il relativo munizionamento viene considerato comunque da pistola e non da caccia (limite massimo n. 200). Chi ne avesse di più, (qualche stazione C.C. tollerava di superare il limite in presenza di armi lunghe in quel calibro) farà bene a usarle o cederle per tempo.
3) Obbligo di comunicare per iscritto ai conviventi il rilascio del porto d'armi. Sembrerebbe sussistere al momento del rilascio o rinnovo, ma, a scanso di equivoci, meglio provvedere sin da subito facendo firmare una lettera apposita per ricevuta. In caso di omessa comunicazioni si rischia la revoca di permessi, licenze, porti d'arma.
4) Per parte di arma da fuoco si intende ora quel pezzo appositamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento. Le parti di armi ad aria compressa non sono più considerate parti di arma, anche per le armi che erogano più di 7,5 joule. In compenso le parti di arma antica (anche ad avancarica!) sembra che debbano essere considerate tali e denunciate...
5) I serbatoi mobili (comunemente detti “caricatori”) non sono più considerati parti di armi. Ergo non è necessario denunciarli, né serve il porto per acquistarli. Se sono indicati in denuncia possono essere tolti alla prima occasione. Tuttavia meglio aspettare che nelle rispettive Questure e caserme C.C. si abituino all'idea.
6) La denuncia di acquisto o cessione deve essere fatta entro 72 ore dalla compravendita. Ergo ricordarsi di far mettere all'armiere anche l'ora dell'acquisto sulla dichiarazione di vendita. La denuncia (quando ci spiegheranno come fare) potrà essere fatta anche in via telematica.
7) La visita medica obbligatoria è prevista ogni sei anni anche per chi si limita a detenere armi (e non ha porto d'arma). Non si capisce se occorre fare la visita subito, oppure se la prima sarà da fare entro 6 anni dall'entrata in vigore... Non fare la visita comporta la possibilità (ma leggasi certezza) di prelievo coatto a scopo cautelativo di tutte le armi possedute, con conseguente vendita o demolizione.
8) I poligoni privati dovranno avere una licenza. Nei comuni ove non sono presenti C.C. o Questura è il Sindaco a dovere dare detta licenza sulla base di un regolamento Ministeriale che sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore (che Santa Barbara ce la mandi buona!).
9) Non rientra nelle novità legislative, ma una recente circolare del Ministero Interno specifica a chiare lettere che acquistare armi o munizioni a San Marino comporta la necessità di svolgere la pratica di importazione. Quindi i viaggi alla ricerca di polvere o cartucce a prezzi ridotti, da alcune Questure e stazioni C.C. sino ad oggi tollerati, e risolti come se si acquistasse in Italia, sono tassativamente da evitare.
Ivrea,13 maggio 2011
Il socio Alessandro Raucci.
N.B. Il presente scritto non è esaustivo della materia ed è solo un breve riassunto, necessariamente riduttivo. Esso è pubblicato al solo scopo di sollecitare i soci ad aggiornarsi. Al riguardo, si consiglia di visitare il sito earmi.it o il sito FISAT e comunque, in caso di dubbio, di seguire sempre la interpretazione più prudente e più sicura.